Trentino Alto Adige. Assistenza alle persone non autosufficienti. - LEGGE REGIONALE

Provincia autonoma di Bolzano. L.P. 9/2007
legge regionale

Data del Provvedimento
10/12/2007
Nome della legge
Trentino Alto Adige. Assistenza alle persone non autosufficienti.
Numero provvedimento
Provincia autonoma di Bolzano. L.P. 9/2007
Soggetto/Ente proponente
Giunta provinciale
Previsione finanziaria
242,39 milioni di euro



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Obiettivi: La legge sulle non autosufficienza costituisce la principale novità nelle politiche sociali altoatesine degli ultimi anni. lo scopo della norma è assicurare specifiche prestazioni socio-sanitarie a persone non autosufficienti e di garantire loro una vita dignitosa. Beneficiari sono tanto i cittadini italiani, quanto quelli extracomunitari o apolidi in possesso del permesso dio soggiorno con residenza ininterrotta e dimora stabile.

Contenuto: il fulcro della legge consiste nell’istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti. Il fondo si suddivide in fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto e fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future.

Il fondo prestazioni è prevalentemente destinato alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dell'assegno di cura. L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza,valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato in quattro livelli a seconda della gravità della non autosufficienza.
a) 1° livello – euro 510;
b) 2° livello – euro 900;
c) 3° livello – euro 1.350;
d) 4° livello – euro 1.800.


In base alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, la Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni.

La norma intende favorire la permanenza della persona assistita nel suo abituale ambiente di vita. Nei casi in cui ciò sia impossibile, hanno priorità le strutture semiresidenziali rispetto alle strutture residenziali. Sono messi a disposizione su tutto il territorio provinciale dei servizi di assistenza domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di qualità. In caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l'assegno continua ad essere corrisposto nella misura corrispondente al 1° livello. Alle persone non autosufficienti inquadrate nel 2° livello o in un livello superiore l'assegno può essere corrisposto per la durata massima di 30 giorni.


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