L’idea di una legge regionale sulla partecipazione nasce da una diffusa preoccupazione: le istituzioni della democrazia rappresentativa vivono e sentono una crisi di legittimazione, ossia possiedono tutti i titoli per assumere decisioni, ma questo si verifica, sempre più spesso in assenza di canali efficaci di comunicazione con la società. Chi è chiamato a decidere, spesso, sente intorno a sé un clima di sfiducia, e non riesce a percepire il livello e la qualità del consenso sulle scelte che deve compiere. Ci si accorge che non basta una periodica verifica elettorale: occorrerebbero momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società, ma tali canali risultano spesso opachi o occlusi.
A fronte di ciò, la Regione Toscana si impegna a ricercare un punto di equilibrio nuovo tra democrazia rappresentativa (a cui nessuno può negare la responsabilità ultima delle decisioni) e democrazia partecipativa.
Contenuti: La presente legge si ispira agli ideali della democrazia deliberativa, molto presente nella tradizione politica e nella cultura anglosassone.
La legge regionale toscana sulla partecipazione è costruita intorno a tre pilastri:
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in primo luogo, l’istituzione del
Dibattito Pubblico Regionale, ovvero la possibilità che, su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante
impatto ambientale e sociale per la vita dell’intera comunità regionale, si svolga un confronto pubblico che si articoli sulla base di regole precise, dalla durata di
sei mesi, organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo “terzo”, indipendente e “neutrale”, che la legge istituisce: l’Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione.
Nell’insieme, il modello di Dibattito Pubblico è un modello ispirato alla ricerca della massima trasparenza nella fase di individuazione delle ragioni di un
progetto, delle possibili soluzioni e delle possibili alternative. Il Dibattito Pubblico Regionale dovrebbe configurarsi come una grande occasione di apertura e di coinvolgimento collettivo, scandito attraverso
varie fasi di confronto tra ipotesi e soluzioni diverse e attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti partecipativi: la diffusione di una base di documentazione tecnica ampia e condivisa, l’interrogazione di esperti e
scienziati, forum tematici o altri momenti “regolati” di discussione tra i cittadini e di verifica sul formarsi e il mutare delle loro opinioni e preferenze, l’uso di internet e delle nuove tecnologie dell’informazione, ecc.
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in secondo luogo,
un’azione di sostegno e di supporto ai processi locali di partecipazione, siano essi promossi sia dagli enti locali che dai cittadini, o da
altri soggetti. La legge prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini, un’associazione, un istituto scolastico o anche un’impresa, possano presentare un progetto di processo partecipativo, intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, della durata massima di sei mesi, indicando i metodi e gli strumenti più adatti, tali da assicurare comunque la massima “inclusività”, ossia
che tutti i punti di vista e gli interessi siano coinvolti e che tutti abbiano pari opportunità di esprimersi. Spetta all’Autorità regionale la valutazione e l’ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica. L’ente competente in materia, dichiara, all’inizio del processo, di impegnarsi a “tener conto” dell’esito del processo partecipativo o,
in ogni caso, di motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati. Il sostegno regionale ad un progetto può essere di tipo finanziario, metodologico (assistenza, consulenza,
ecc.) o anche logistico (ad es., supporti informatici).
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in terzo luogo,
il rafforzamento e l’estensione, tramite una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, dei numerosi momenti di “partecipazione” che sono già previsti nelle politiche regionali e nelle stesse procedure della programmazione della Regione Toscana.
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