Toscana. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. - LEGGE REGIONALE

L.R. 66/2008 Nessuno deve restare solo. E se non ci pensa lo Stato interviene la regione. Come in Toscana
legge regionale

Data del Provvedimento
11/18/2008
Nome della legge
Toscana. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Numero provvedimento
L.R. 66/2008
Soggetto/Ente proponente
Consiglio regionale, consigliere Gianni Salvadori.
Previsione finanziaria
210.000 euro l'anno



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immagine documento documento Obiettivi: Scopo della legge in questione è promuovere un welfare a tutto tondo per soggetti la cui autonomia, e spesso la dignità, sia minacciata da una scarsa o assente autosufficienza. Destinatari delle misure di sostegno sono quindi le persone disabili, sia fisicamente che mentalmente, e la popolazione anziana.

Contenuti principali: Il fondo, di 210.000 euro l’anno, viene impiegato in prestazioni di diversa tipologia: dagli interventi domiciliari sociosanitari , ad interventi indiretti di sostegno per l’acquisto di servizi. Si prevede inoltre la sistemazione in strutture semiresidenziali o residenziali, per un periodo di tempo limitato o permanentemente.

La richiesta di accesso al fondo può essere effettuata dall’interessato, dai suoi familiari o dal curatore, tutore o amministratore di sostegno. L’accertamento dei requisiti è di competenza dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), composta da un medico di distretto, un assistente sociale e un infermiere professionale. Oltre alla funzione valutativa, all’UVM è delegata la stesura del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP).

Il PAP viene stilato in collaborazione con la persona assistita e modellato sulle sue esigenze. Esso contiene “gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile o anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare”. Le prestazioni devono essere fornite nel termine di 60 giorni. Qualora ciò non fosse possibile, l’UVM assicura prestazioni di pari efficacia, nuovamente condivise con l’interessato e la sua famiglia. Il nuovo termine per l’erogazione è di 90 giorni.

A livello zonale vengono istituiti i cosiddetti “punti di insieme” che assicurano l’accoglienza e l’informazione alla persona che richieda la valutazione di non autosufficienza. Ad una figura ad hoc, il Responsabile di zona, sono affidate la presa in carico della persona interessata, la gestione delle risorse, la continuità assistenziale,il coordinamento dell’attività dei punti d’insieme e dell’UVM.

Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Toscana del 19 dicembre 2008, n. 44



Link: il testo della legge

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