Obiettivi: Con la presente legge si intende sostenere e diffondere l’attività di assistenza familiare domiciliare, intendendo come tale “il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o diversamente abili in situazioni di non autosufficienza”.
Contenuti principali: Le iniziative promosse dalla regione riguardano l’informazione, la promozione di domanda e offerta di lavoro, la formazione del personale, il sostegno economico, il monitoraggio e la verifica degli interventi.
L’attività di formazione mira a fornire competenze nel lavoro di “cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale,elementi di gerontologia, geriatria,psicologia, problematiche dell’handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché,per le persone straniere di assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della lingua, della cultura e della tradizione italiana”. Il percorso formativo termina con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
L’Umbria promuove l’inserimento di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza domiciliare mediante percorsi formativi da realizzarsi direttamente nel paese d’origine dell’interessato. Ai soggetti che abbiano conseguito l’attestato di frequenza è garantito titolo di preferenza nell’ambito delle quote d’ingresso di lavoratori stranieri assegnate alla regione.
Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta le province predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare, specificando quali di queste siano in possesso dell’attestato di formazione, e garantiscono, insieme ai comuni, consulenza e informazione alle famiglie in cerca di un assistente domiciliare.
La Regione sostiene, inoltre, le famiglie che si avvalgono di assistenza domiciliare con contributi mensili, diretti a ridurre l’onere derivante dal contratto di lavoro. È la Giunta regionale a stabilire, sulla base di rigidi criteri connesse alla condizione sociale ed economica dell’interessato, i soggetti che possono richiedere il contributo mensile, i requisiti necessari, la commisurazione del contributo. Il contributo, erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti, è cumulabile con altre agevolazioni compatibili con la presente legge.
Fonte: Bollettino ufficiale della regione Umbria del 10 ottobre 2007, n. 44
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