Emilia romagna. Disposizione in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo - LEGGE REGIONALE

L.R. 17/2007
legge regionale

Data del Provvedimento
7/27/2007
Nome della legge
Emilia romagna. Disposizione in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo
Numero provvedimento
L.R. 17/2007
Soggetto/Ente proponente
Giunta regionale
Previsione finanziaria
si rimanda ai relativi capitoli del bilancio regionale.



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Obiettivi: Con questa legge la regione intende tutelare la salute del cittadino dai danni provocati dal fumo sia attivo sia passivo. Mediante la prevenzione del fenomeno, la cura della dipendenza da tabacco e il controllo della sua diffusione si mira a due obiettivi: la diminuzione dei fumatori attivi e del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo.

Contenuti principali: L’Emilia Romagna sostiene gli interventi di prevenzione, assistenza e disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, richiamandosi, nello specifico, alla normativa italiana ed internazionale e, conformandosi con “i metodi della medicina basata sulle evidenze”. Con la L.R. 17/2007 si predispone un piano di intervento triennale, basato essenzialmente su tre punti:
• La prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani, in particolare nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
• L’assistenza in un percorso di disassuefazione, mediante l’accesso gratuito alle strutture specializzate e la guida del medico di famiglia.
• Il divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro.

Il divieto di fumare nei luoghi pubblici si fa più astringente in riferimento alle strutture sanitarie. In esse il divieto di fumare non si limita agli spazi chiusi, ma si estende alle aree aperte immediatamente limitrofe (giardini, piazzali, etc…).

La totale assenza di fumo è promossa anche nei luoghi pubblici ad alto valore formativo, prime fra tutte le scuole. Nelle scuole di ogni ordine e grado, eccetto le università, al fine di prevenire l’inizio dell’abitudine,i dirigenti scolastici individuano opportune azione formative per sensibilizzare il personale docente e non docente circa la possibilità di liberare dal fumo anche le aree aperte ne pressi della struttura. Campagne di sensibilizzazione e collaborazione sono rivolte anche agli esercenti di pubblico ristoro.

Le aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro mediante azioni:
• Di tipo informativo ed educativo
• di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare
• di supporto alla disassuefazione, possibilmente mediante programmi da seguire direttamente sul posto di lavoro.
Il piano di intervento può inoltre prevedere:
• l’attribuzione di premi annuali per gli istituti che abbiano meglio sviluppato il tema della lotta al fumo
• l’assegnazione annuale di attestati che valorizzino e premino l’immagine di aziende concretamente impegnate nel favorire la partecipazione dei dipendenti a programmi per smettere di fumare.

Le sanzioni applicate alla trasgressione del divieto sono le medesime contemplate dalla legge nazionale:
• da 27,5 a 275 euro per la semplice trasgressione del divieto
• da 55 a 550 euro per il fumo in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o di un lattante, o di un bambini fino a dodici anni
• da 220 a 2.200 euro per coloro che contravvengono all’obbligo di controllo.



Fonte: Bollettino della regione Emilia Romagna del 27 luglio 2007, n. 44


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