Lazio. Disciplina delle università popolari - LEGGE REGIONALE

L.R. 4/2007 Sapere e curiosità salgono in cattedra: università alla portata di tutti
legge regionale

Data del Provvedimento
4/2/2007
Nome della legge
Lazio. Disciplina delle università popolari
Numero provvedimento
L.R. 4/2007
Soggetto/Ente proponente
consiglieri Fabio Desideri, Silvia Costa
Previsione finanziaria
si rimanda al bilancio finananziario



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Obiettivi: Approvata con ampissimo sostegno e fortemente sostenuta dall’assessore Silvia Costa, la legge che disciplina le università popolari mira a valorizzare il valore storico e pedagogico di queste associazioni a scopo non lucrativo e volontaristico, che costituiscono storico per la regione. Esse “rappresentano un centro di educazione permanente e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosità” e “favoriscono il pieno sviluppo della personalità dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio culturale agevolandone l’integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione”.

Contenuti principali: La regione inserisce nell’albo previsto dalla precedente L.R. 53/1993 (Università della terza età) anche le università popolari, alle quali concede contributi a titolo di concorso delle spese. La regione concede altresì in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilità, sedi e strutture proprie. Per accedere ai contributi i soggetti devono:
• Avere la sede associativa nel territorio regionale
• Svolgere da almeno due anni un’attività di cicli, seminari, lezioni o attività parallele
• Disporre di strutture idonee allo svolgimento dell’attività
• Appartener ad una struttura federativa operante a livello nazionale
• Riservare parte delle attività allo studio delle realtà culturali, socio economiche e artistiche del Lazio

Le domande di ammissione ai contributi regionali devono essere presentate entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. Ad esse devono essere allegati:
• Lo statuto del’Università e l’indicazione del Consiglio in carica
• Il programma delle iniziative e le relative spese
• La relazione delle attività svolte nell’anno precedente
• L’indicazione delle strutture utilizzate come ufficio di segreteria , aule, palestre, laboratori
• Indicazione dei contributi pubblici e privati a sostegno delle attività associative

I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti oggetto dei corsi. Se i corsi sono professionalizzanti, invece, è sufficiente una comprovata esperienza nel settore. L’accesso alle università popolari è libero, in conformità ai diversi statuti. Eccezion fatta per le il versamento della quota associativa ed integrativa relativa ai corsi scelti, la frequenza è assolutamente gratuita. In casi di indigenza, i soci possono essere esentati dal pagamento della quota associativa. Al termine dell’anno accademico le università posso rilasciare degli attestati di frequenza.


Fonte: Bollettino ufficiale della regione Lazio del 10 aprile 2007, n. 10


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