Lazio. Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno ai redditi in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. - LEGGE REGIONALE

L.R. 4/2009
legge regionale

Data del Provvedimento
3/20/2009
Nome della legge
Lazio. Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno ai redditi in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.
Numero provvedimento
L.R. 4/2009
Soggetto/Ente proponente
consigliere Anna Pizzo
Previsione finanziaria
20 milioni di euro per il 2009, 10 milioni di euro per il 2010, 10 milioni di euro per il 2011



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Obiettivi: con il riconoscimento del reddito minimo la regione intende favorire l’inclusione sociale per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati e combattere la diseguaglianza e l’esclusione sociale, rafforzando le politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

Contenuti principali: Sono beneficiari del reddito minimo garantito i disoccupati, gli inoccupati, i precari e i lavoratori privi di retribuzione che abbiano residenza nella regione Lazio da almeno 24 mesi, siano iscritti nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego (con l’eccezione dei lavoratori privi di retribuzione), abbiano un reddito personale imponibile non superiore a 8mila euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza, non abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Ai disoccupati e agli inoccupati viene corrisposta una somma di denaro non superiore a 7mila euro annui, rivalutati sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’ISTAT. Anche per i precari e i lavoratori privi di retribuzione è previsto un contributo di massimo 7mila euro, calcolati tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell’anno precedente. In ogni caso la somma fra il reddito percepito e il beneficio erogato dalla regione non può essere superiore a 7mila euro.

Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e risorse, possono prevedere per le categorie citate dalla legge ulteriori interventi. Anche la regione, “compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni. Fra quelle previste: la circolazione gratuita sulle linee di trasporto pubblico, la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo e sportivo, contributi al pagamento di libri di testo scolastici, contributi per ridurre l’incidenza del canone d’affitto sul reddito percepito.

Per accedere alle prestazioni, i progetti in possesso dei requisiti, i beneficiari devono presentare istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza. Sulla base dei criteri stabiliti da regolamento successivo alla legge, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. Le province presentano all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi erogati dalla Regione.

Le prestazioni riferibili al fondo di garanzia sono sospese qualora il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato sottoposto a termine finale, o qualora partecipi a percorsi di inserimento professionale.

Altra causa di sospensione è la falsa dichiarazione anche riguardo ad uno solo dei requisiti richiesti dalla legge: l’erogazione viene subito interrotta e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Inoltre è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per il doppio de3l tempo in cui abbia indebitamente beneficiato dei contributi messi a disposizione dalla Regione.

Si decade dai benefici al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni), ovvero successivamente alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui il soggetto svolga un lavoro di natura autonoma, qualora i8l reddito percepito sia superiore a 8mila euro l’anno.

La decadenza è prevista anche nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente. La decadenza non opera se l’offerta non tiene conto del salario precedentemente percepito dal soggetto, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso.


Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28 marzo 2009 n. 12


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