
“Non solo patrimonio della memoria e storico, ma anche centri dinamici, di attrazione e di interesse economico”. La Regione Umbria con la legge “12/2008” ” ha cambiato rotta e, abbandonando la visione contemplativa del “cuore” della città, ha dato concretezza ad uno degli assi portanti della politica regionale restituendo ai 622 centri storici della regione quella ‘centralità’, quell’interesse e quella forza attrattiva, che si fondano sulla storia e sulla identità dell’Umbria.
Obiettivi: L’obiettivo è la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
Attraverso la realizzazione di programmi, progetti, azioni ed interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, la regione Umbria mira alla creazione delle condizioni ambientali, sociali ed economiche per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti, di operatori economici e per lo sviluppo turistico, al recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, alla valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale, alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare pubblico e privato e della vulnerabilità urbana, all’abbattimento delle barriere architettoniche o urbanistiche.
Contenuti principali: I Comuni, anche in forma associata e con il concorso dei cittadini, delle associazioni di categoria degli operatori economici, redigono il quadro strategico di valorizzazione dei centri storici e delle altre parti di tessuto urbano contigue che con essi si relazionano.
Nei centri storici sono consentiti, fermo restando il rispetto delle norme del Piano regolatore e dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i seguenti interventi ad attuazione diretta:
a) ristrutturazione edilizia
b) cambiamenti di destinazione
c) interventi relativi alla prevenzione sismica
d) interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali, nonché per l’arredo urbano.
I Comuni possono delimitare, all’interno dei centri storici, ambiti di rivitalizzazione prioritaria ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. Nella delimitazione dell’ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero. La delimitazione di cui sopra è effettuata quando ricorrono, all’interno della parte di centro storico ricompresa nell’ARP, almeno tre delle seguenti condizioni:
a) inadeguatezza funzionale, manutentiva, igienica, tecnologica degli isolati e degli edifici
che li compongono;
b) stato di dismissione totale o parziale degli edifici e delle relative aree di pertinenza da oltre cinque anni;
c) carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi;
d) inadeguatezza della accessibilità e della sosta;
e) perdita di famiglie residenti superiore al venticinque per cento negli ultimi dieci anni;
f) assenza o riduzione di almeno un terzo di attività economiche e culturali negli ultimi dieci
anni;
g) presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;
h) presenza di gravi dissesti idrogeologici
Qualora gli interventi riguardino interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati ovvero a mille metri quadrati nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di quattordici ettari, i proprietari possono beneficiare di quantità edificatorie premiali, commisurate anche ad eventuali interventi di infrastrutturazione e di dotazioni territoriali e funzionali pubbliche eccedenti limiti di legge.
La quantità premiale è costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta, il cui valore convenzionale non può superare il cinquanta per cento o il venti per cento del costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano a seconda che si tratti di interventi eseguiti nell’ARP, rispettivamente all’interno od all’esterno del centro storico.
Le quantità premiali possono essere riconosciute solo nel caso in cui il costo degli interventi ricompresi nel programma o nel piano di cui al comma 1 riguardi almeno per l’ottanta per cento il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici o degli isolati di cui al comma 2.
La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal programma o dal piano all’esterno dell’ARP. L’utilizzo della quantità premiale deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:
a) non possono essere superate le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici;
b) non possono essere incrementate di oltre un terzo le potenzialità edificatorie attribuite
c) non può riguardare nuove superfici a destinazione commerciale.
La quantità premiale è utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all’ARP, ma esterni al centro storico, purché ricompresi negli stessi programmi o piani.
La quantità edificatoria premiale può essere trasferita dai beneficiari successivamente alla
realizzazione degli interventi previsti dal programma o dal piano, al Comune o a terzi.
All’interno dei centri storici sono consentite destinazioni d’uso residenziali, nonché quelle di servizio e produttive compatibili con la residenza stessa, senza limitazioni nei rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni. Il Comune può comunque escludere, in particolari ambiti del centro storico, specifiche destinazioni d’uso.
È consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana.
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 16 luglio 2008.
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