Obiettivi: Con la presente legge, la Regione intende promuovere e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private. A questo scopo, vengono definiti gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili da applicare sia negli interventi di nuova edificazione, sia in quelli di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
Contenuti principali: Oltre a incentivare interventi di edilizia sostenibile nell’ambito dei propri piani e programmi, la regione provvede a:
• promuovere interventi di salvaguardia delle risorse idriche e approvazione delle linee guida per il risparmio idrico
• promuovere di interventi finalizzati al risparmio energetico e individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie
• approvare e aggiornare il sistema di certificazione energetico- ambientale e quello del disciplinare tecnico e delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici
• definire criteri e modalità per accedere agli incentivi
• irrogare sanzioni a carico degli inadempienti alle disposizioni della legge in questione
Inoltre la legge si pone come obiettivo quello di coniugare al meglio lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio, la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone, il miglioramento della qualità, la mitigazione dell’impatto ambientale e il recupero delle aree degradate.
In concreto la legge si concentra su alcuni aspetti fondamentali dell’abitare sostenibile.
1. Risparmio idrico. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale attraverso: misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione, l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria e i relativi sistemi di controllo, la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale, l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.
2. Risparmio energetico. La Giunta regionale, ai fini della presente legge, individua i criteri e le modalità di risparmio delle risorse energetiche e del loro uso razionale attraverso: l’individuazione di standard ottimali per i consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’illuminazione, la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, gli interventi sull’uso del verde, sugli involucri, sugli impianti e sui sistemi di illuminazione.
3. Approvvigionamento energetico: la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche a uso delle strutture edilizie attraverso: l’applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica, l’applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici, l’applicazione di sistemi funzionanti in cogenerazione/rigenerazione.
4. Criteri di selezione dei materiali di costruzione: Per la realizzazione degli interventi appena citati è assolutamente imprescindibile l’uso di materiali che: siano ecologicamente compatibili sulla base di requisiti di valutazione definiti dal disciplinare tecnico, consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
5. Certificazione di sostenibilità degli edifici: Si tratta di un sistema di procedure univoche, finalizzate a valutare sia il progetto sia l’edificio realizzato nelle fasi di costruzione e di esercizio, ed è obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento, mentre negli altri casi è volontario. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati secondo la legge estranei alla progettazione e alla direzione lavori, e deve essere affisso in un luogo facilmente visibile. Nel caso in cui l’accertamento riscontri difformità, il comune responsabile ingiunge al proprietario o al soggetto attuatore dell’intervento di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l’edificio a quanto dichiarato.
La legge promuove una serie di incentivi atti a diffondere la scelta dell’abitare sostenibile. Per questi soggetti i comuni possono prevedere: riduzione delle imposte comunali e degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione; incrementi fino al 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dalla normativa statale
Inoltre la Regione fornisce premialità agli enti locali che nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi prevedano la redazione dei seguenti elaborati cartografici tematici: carta dei rischi ambientali artificiali, carta dei rischi ambientali naturali, carta dei fattori climatici, carta del soleggia mento, carta dei regimi delle acque, carta delle biomasse.
Fonte:Bollettino ufficiale della regione Puglia, n. 93 del 13 giugno 2008
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