Campania. Disposizione per l'effettivo esercizio del diritto alla salute - LEGGE REGIONALE

L.R. 1/2006
legge regionale

Data del Provvedimento
3/2/2006
Nome della legge
Campania. Disposizione per l'effettivo esercizio del diritto alla salute
Numero provvedimento
L.R. 1/2006
Soggetto/Ente proponente
Giunta regionale
Previsione finanziaria
nessun onere sul bilancio finanziario



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Obiettivi: Con questa legge la regione vuole rendere effettivo l’esercizio del diritto alla salute ed alla tutela della integrità fisica e psichica “per tutti i cittadini e le persone residenti a qualsiasi titolo nel territorio regionale”. In questo breve preambolo si scorge l’assunto secondo cui la salute è e resta un diritto della persona, prima che del cittadino, e come tale va garantito ad ogni essere umano, italiano o immigrato che sia. A tal fine la regione promuove interventi intesi a ridurre ed ad eliminare progressivamente i tempi e le attese che intercorrono tra la richiesta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche e la loro effettiva erogazione.

Contenuti principali: La regione promuove la gestione delle liste di prenotazione al fine di ridurre ed eliminare le liste di attesa. A tal fine, la regione attua la razionalizzazione dell’offerta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche sull’intero territorio regionale e tramite le intese Stato-Regioni promuove l’accessibilità alle prestazioni sanitarie per i cittadini residenti nel proprio territorio in tutto il territorio nazionale; favorisce la cooperazione tra i medici deputati alla prescrizione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche ed i medici erogatori delle prestazioni medesime nella elaborazione delle priorità cliniche e dei percorsi
terapeutici predefiniti; rende direttamente disponibili ai cittadini l’accesso diretto senza prenotazione a tutte le prestazioni sanitarie di largo utilizzo e di semplice erogazione tecnica. La giunta regionale cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco delle prestazioni sanitarie di base e
specialistiche immediatamente accessibili ai cittadini.

Inoltre, la regione promuove i Centri Unificati di prenotazione (CUP) su base cittadina ed aziendale e favorisce gli accordi tra le aziende sanitarie e ospedaliere per la gestione efficiente dei Centri, anche al fine di eliminare le liste chiuse. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere:
razionalizzano la domanda di prestazioni sanitarie, segmentano la domanda di prestazioni al fine di facilitarne l’accesso in tempi brevi ai cittadini con priorità cliniche, differenziano le prestazioni sanitarie per tipologie e criticità, individuano sul piano dell’offerta le prestazioni sanitarie prioritarie, definiscono i percorsi diagnostico-terapeutici; coinvolgono gli operatori sanitari nella individuazione delle criticità nei processi organizzativi delle strutture erogatrici presenti nel territorio.

Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere istituiscono il Centro
Unificato per le prenotazioni (CUP) su scala cittadina e/o aziendale. Ad esso spetta promuovere il collegamento con tutte le unità di erogazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche presenti sul territorio, pubbliche, private e di libera professione.

La sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie è
assolutamente vietata, salvo in casi imprevedibili di assoluta impossibilità
tecnica sopravvenuta di erogazione del servizio. In tale caso la regione
prende tutte le misure necessarie per eliminare il disagio per i cittadini.



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