Calabria. Istituzione del Garante della Salute - LEGGE REGIONALE

L.R 22/2008
legge regionale

Data del Provvedimento
7/10/2008
Nome della legge
Calabria. Istituzione del Garante della Salute
Numero provvedimento
L.R 22/2008
Soggetto/Ente proponente
Consiglio Provinciale di Cosenza
Previsione finanziaria
50.000 euro per il 2008



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Obiettivi: La nuova figura, il garante della Salute, è istituita per verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnìa, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio‐sanitaria;

Contenuti principali: l’intervento è su richiesta dei cittadini, di formazioni e associazioni sociali e si sollecita per:


• vigilare sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino in rapporto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;


• segnalare alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno a causa di carenze e di situazioni inadeguate dal punto di vista ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;

• collaborare con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria per tutte le problematiche inerenti ai bambini e previste nell’apposita legge regionale di istituzione di questa figura;


• fornire informazioni utili ai cittadini per le più importanti problematiche della sanità di interesse collettivo, come la cura delle malattie rare e delle diverse gravi patologie, indicando i centri di eccellenza regionali, nazionali ed internazionali;

• tutelare la funzionalità e l’efficacia nell’erogazione delle prestazioni e dei presidi socio-sanitari.


Il Garante è eletto dal Consiglio regionale tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario.Resta in carica per la durata della legislatura e non può essere rinnovato. Non sono eleggibili all’Ufficio del Garante Consiglieri ed Assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive; i direttori generali, sanitari, amministrativi, il personale medico e i dipendenti delle ASP e delle Aziende Ospedaliere regionali; gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica.

Il Garante presenta semestralmente una relazione al Consiglio Regionale e può comunque in qualsiasi momento essere convocato dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta, dall’Assessore Regionale alla Sanità e dalla Commissione permanente competente per materia.

Fonte: Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 14 del 1g Luglio 2008


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