Obiettivi: Con la LR 16/2009 giunge a compimento il cammino intrapreso dai vertici delle istituzioni della Regione Toscana per varare un testo che disciplini in modo adeguato e organico la cosiddetta cittadinanza di genere.
Gli obiettivi che il legislatore regionale si è posto con questa legge sono analiticamente indicati all’art. 2 e possono essere così sintetizzati:
- rimuovere gli ostacoli che, a ogni livello, impediscono di raggiungere una piena ed effettiva parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica eliminando gli stereotipi associati al genere e incrementando le azioni indirizzate a ottenere questi risultati come, per esempio, la fruizione del ricorso ai congedi parentali da parte degli uomini;
- costruire un sistema coerente di azioni per promuovere l’imprenditorialità femminile e rendere più conciliabile la vita con il lavoro sperimentando nuove formule di organizzazione dell’orario di lavoro sia pubblico sia privato;
- valorizzare il ruolo delle associazioni e formazioni sociali che operano utilmente in questo settore.
Contenuti principali: Elemento estremamente innovativo è la creazione di una banca dati dei saperi delle donne. Si tratta di una banca dati in cui saranno inseriti i curricula delle donne che lavorano o che risiedono in Toscana con comprovate esperienze in settori tra loro anche molto eterogenei come quello scientifico, economico, politico, professionale, artistico e culturale. Tale banca dati costituirà uno strumento per rappresentare e divulgare l’ampio quadro delle competenze maturate dalle donne nei vari settori e, conseguentemente, per offrire un utile punto di riferimento per proposte di designazioni e nomine effettuate dagli organi della Regione ai sensi della legge regionale n. 5 dell’8 febbraio 2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Peraltro, l’importanza della banca dati dei saperi delle donne come serbatoio cui attingere per le nomine o designazioni effettuate dagli organi regionali è stata assicurata dall’articolo 5 della legge in esame che ha modificato la disciplina originariamente dettata dall’art. 1, lettera b del comma 1 bis della LR 5/2008 prevedendo che «fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine e designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza».
Infine fra gli strumenti di indirizzo controllo vanno ricordati: il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere finalizzato alla partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità; il bilancio di genere, finalizzato a far emergere l’impatto prodotto dalle politiche sociali sugli uomini e sulle donne anche al fine di ridefinire le priorità e ricollocare la spesa per i futuri interventi.
Tutte le leggi e le buone prassi